Offerta di lavoro – Tirocinio extracurriculare (Progetto GOL)

Posizione: Tirocinante presso Studio Legale

Sede: Villa Literno (CE)

Tipologia: Tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori

Descrizione offerta di lavoro.

Studio legale con sede a Villa Literno ricerca un/una tirocinante da inserire all’interno della propria struttura professionale. La risorsa avrà l’opportunità di affiancare i professionisti dello studio nelle attività quotidiane, acquisendo competenze pratiche e operative nell’ambito legale.

Attività previste:

  • supporto nella gestione della documentazione legale e amministrativa;
  • archiviazione e digitalizzazione pratiche.
  • attività di segreteria legata alla gestione degli appuntamenti e delle udienze.
  • redazione di bozze di atti e corrispondenza, sotto supervisione dei professionisti.
  • ricerche normative e giurisprudenziali di base.

Requisiti richiesti:

  • Diploma o laurea (anche in corso) preferibilmente in discipline giuridiche, economiche o affini
  • Buona capacità di utilizzo del pacchetto Office e dei principali strumenti informatici.
  • Precisione, riservatezza e buone capacità organizzative.
  • Attitudine al lavoro in team e capacità di gestione dei tempi.

Durata e modalità: Tirocinio extracurriculare attivato tramite Programma GOL – 6 Mesi

Orario: full time o part time, da concordare con lo studio.

Come candidarsi

Gli interessati possono candidarsi inviando il proprio curriculum vitae aggiornato con autorizzazione al trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR 679/16) al seguente indirizzo e-mail: [email protected].

CASO FERIE NON GODUTE PER I DOCENTI

Ricorso finalizzato alla monetizzazione delle ferie non godute.

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 16715/2024, ha stabilito che: “in assenza di adeguata informazione da parte del Dirigente Scolastico, i docenti precari hanno diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.”

Con questa sentenza la Suprema Corte evidenzia come la scuola non può automaticamente considerare i docenti in ferie tra la fine delle lezioni e il 30 giugno o durante la sospensione delle attività didattiche senza un avviso esplicito. Pertanto se il Dirigente Scolastico non informa i docenti di questo diritto, i docenti possono richiedere la compensazione economica per le ferie non utilizzate per ogni contratto di lavoro.

POSSONO ADERIRE AL RICORSO, tutti coloro che negli ultimi 10 anni hanno stipulato contratti con decorrenza al 30 Giugno.

Per poter procedere, bisogna trasmettere all’indirizzo email: [email protected] la seguente documentazione:

  1. documento di identità e recapito telefonico;
  2. tutti i contratti con decorrenza al 30 Giugno, scaricabili dall’applicazione myls o facendo la scansione dagli originali;
  3. il solo cedolino del mese di giugno per ogni annualità di cui al punto precedente, scaricabile dall’applicazione NOIPA;
  4. l’ultimo contratto di lavoro.

Una volta trasmessa la documentazione i nostri consulenti provvederanno al calcolo dell’importo che avrete diritto a recuperare ed a ricontattarvi.

Testamento condizionato: aspetti legali e rischi del testamento sottoposto a condizione.

Quando si parla di “testamento condizionato” ci si riferisce a quel testamento i cui effetti dipendono dal verificarsi o meno di un determinato evento futuro e incerto (che prende il nome di “condizione”). 

L’art. 633 del Codice Civile recita: Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva. Pertanto la condizione testamentaria è un elemento che può essere incluso in un testamento, con il quale il testatore (la persona che redige il testamento) impone un certo evento futuro e incerto che deve avvenire o non avvenire per che si verifichi l’efficacia di una disposizione testamentaria. In altre parole, è una clausola che subordina l’effetto di una disposizione testamentaria al verificarsi di un determinato evento. La condizione è uno strumento flessibile ma complesso, che deve essere usato con attenzione per non invalidare le disposizioni testamentarie a cui è collegata. 

Esistono due tipologie di condizioni: sospensiva e risolutiva.

  • si avrà una condizione sospensiva del testamento quando l’efficacia del testamento o di una sua specifica disposizione è subordinata al verificarsi di un evento futuro e incerto. Se l’evento non si verifica, il testamento o la singola disposizione non produrranno effetti;
  • si avrà una condizione risolutiva tutte le volte in cui viene previsto che al verificarsi di un dato evento futuro ed incerto, il testamento o la singola disposizione cessano di produrre effetti. 

Inoltre, la legge vieta espressamente l’apposizione di condizioni volte a ottenere un risultato illecito. In simili casi, la condizione si considera come non apposta.

Quali sono i rischi del testamento condizionato?

Veniamo ora alla parte più importante: i rischi del testamento sottoposto a condizione.

Il rischio principale di un testamento sottoposto a condizione è che questo determini l’insorgere di un contenzioso tra eredi. 

Il primo consiglio è di prestare massima attenzione all’evento che si vuole dedurre in condizione. Non sempre è possibile inserire la condizione desiderata. Per esempio, non è ammesso imporre la condizione di sposare una certa persona, di professare una certa religione o, ancora, di esercitare una certa professione.

Il secondo consiglio, una volta valutato attentamente cosa dedurre in condizione, è quello di scrivere la clausola contenente la condizione in modo chiaro e lineare così a evitare ogni possibile dubbio interpretativo.

Come sempre, il miglior suggerimento è quello di rivolgersi a un professionista esperto e davvero competente nella materia delle successioni ereditarie.

Che cos’è un’invenzione secondo il Codice della Proprietà Industriale Italiano.

Nel panorama giuridico italiano, il concetto di “invenzione” non è definito in senso positivo. Infatti, le fonti principali che regolano la proprietà industriale, il Codice Civile e il D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), non ci dicono cos’è un’invenzione, anzi, l’art. 45 del Codice della Proprietà Industriale ci spiega cosa non può essere considerato invenzione.

In tale categoria “negativa” troviamo, tra le altre:

  1. le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
  2. i piani, i princìpi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore (il software è protetto dal diritto d’autore);
  3. le presentazioni di informazioni.

In ogni caso possiamo definire “invenzione” come un insieme di idee che, attraverso l’intuizione di un inventore, permette di conseguire risultati differenti rispetto a quelli preesistenti, sia in termini oggettivi che in termini qualitativi.

L’invenzione. Requisiti di brevettabilità e divieti.

Ma quali sono i requisiti di brevettabilità?

Per ottenere un brevetto, cioè un titolo giuridico che consente al suo titolare il diritto esclusivo di sfruttare l’invenzione, quest’ultima deve rispettare diversi requisiti di brevettabilità.

  1. La novità

L’art. 46 del Codice della Proprietà Industriale (CPI): «Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica» e lo “stato della tecnica” consiste in tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, con qualsiasi mezzo, prima della data di deposito della domanda di brevetto. Infine, il concetto di novità non comprende solo il progresso della tecnica e delle cognizioni preesistenti, ma anche l’espressione dell’attività creativa dell’inventore, che può anche consistere nell’associazione o nel coordinamento di elementi già noti, purché da ciò si ottenga un risultato industriale nuovo.

  1. L’attività inventiva

L’art. 48 del Codice della Proprietà Industriale mette in correlazione con le conoscenze di un “tecnico medio” del settore cui l’invenzione afferisce.

L’invenzione proposta deve essere frutto di un processo inventivo o creativo, dimostrando di essere un risultato non evidente rispetto allo stato della tecnica e che quindi figure esperte in quel campo di applicazione non potrebbero dedurre sulla base delle loro competenze correnti; per esemplificare, la sostituzione di un materiale o di un componente con uguale funzione in un prodotto già esistente è privo di attività inventiva;

  1. L’industrialità

Uno dei requisiti necessari per la brevettabilità di una invenzione è la c.d. “industrialità”, ovvero la capacità di un’invenzione – richiamata dall’art. 49 del Codice della Proprietà Industriale – di essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

  1. Liceità

Il Codice della Proprietà Intellettuale, all’art. 50, preclude la brevettabilità delle invenzioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume, concetti che la giurisprudenza è concorde nel doverli verificare caso per caso, considerando anche il mutare e l’evolversi dei costumi. La liceità, in ogni caso, deve essere valutata con riferimento all’applicazione dell’invenzione e non all’invenzione stessa, che di per sé non può essere né lecita né illecita.

Quali sono i divieti di brevettabilità?

Da ultimo, si segnalano diversi ambiti nei quali il legislatore è intervenuto per precludere la brevettabilità di talune categorie di invenzioni.

Fra queste troviamo il corpo umano (inteso sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo) o parte di esso, compresa la sequenza (anche parziale) di un gene. Tale divieto è posto a tutela dei diritti fondamentali sulla dignità e l’integrità dell’essere umano e non si applica alle invenzioni che relative ad un elemento isolato corpo umano o diversamente prodotto, mediante un processo tecnico, a condizione che abbia una chiara e concreta applicazione e funzione industriale.

Ecco una sintesi di ciò che non può essere brevettato:

  • le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi/software per elaboratori elettronici;
  • i procedimenti per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (tale divieto non riguarda prodotti, sostanze o composizioni impiegate in tali metodi, come i farmaci e gli strumenti chirurgici);
  • le presentazioni di informazioni (tabelle, formulari o simili);
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse (incrocio e selezione)

Proteggi le tue idee con la nostra esperienza legale. Il nostro team di avvocati specializzati è pronto a guidarti attraverso il complesso processo di brevettazione, assicurandoti che le tue invenzioni siano adeguatamente tutelate.

Non lasciare che il tuo ingegno rimanga scoperto.

Richiedi una Consulenza Gratuita e scopri come possiamo assisterti nel valorizzare e proteggere il frutto del tuo lavoro.


Avv. Alessandro Diana
European Patent Office – Registration number 09014620

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CARD DOCENTE, LA CASSAZIONE CONFERMA: TUTTI I DOCENTI PRECARI NE HANNO DIRITTO.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, dopo il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto del 24.04.2023, si è pronunciata con la sentenza n. 29961/2023. Ricordiamo inoltre che, sulla materia è recentemente intervenuto il legislatore che, con la Legge 103 del 10 agosto 2023 il cosiddetto Decreto salva infrazioni ha esteso, a partire dal 1° settembre, il bonus di 500 euro per la formazione ai soli supplenti annuali (31 agosto), lasciando esclusi i docenti con contratto al 30 giugno.

La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione ha statuito i seguenti principi di diritto:

  1. La Carta del Docente spetta anche ai titolari di un contratto fino al 30.06.2023; la Corte addirittura specifica come il diritto sussista indipendentemente dalla richiesta che possa aver fatto il lavoratore.
  2. Il diritto alla Carta sussisterebbe a prescindere dall’avere in essere un rapporto di lavoro. Infatti, alcuni tribunali avevano negato il riconoscimento in questione in quanto il docente, al momento della pronuncia della sentenza, non era titolare di un rapporto di lavoro presso la scuola statale. Per la Suprema Corte sarà sufficiente che il docente sia inserito nelle graduatorie al fine di poter ottenere il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio.
  3. Il diritto sussiste addirittura per tutto il personale che ha fatto il docente, anche se adesso svolge altra attività. Quindi, per coloro a cui sarebbe spettata l’erogazione della Carta docente, ma che attualmente sia fuori dal sistema scolastico per qualunque ragione, spetta un risarcimento pari al quantum di cui avrebbe avuto diritto se fosse ancora dipendente e dovrà essere ovviamente, accreditata dall’Amministrazione scolastica.
  4. La prescrizione è quinquennale e decorre dalla data del conferimento della nomina; mentre diventa decennale per coloro che non rientrano più nel sistema scolastico (quindi per chi non è più docente o inserito in graduatoria).

Su alcuni aspetti, che alcuni giudici hanno eccepito nel corso delle cause ordinarie, la Corte non si è pronunciata, come ad esempio, se ai docenti che hanno prestato servizio in forza delle cd. “supplenze brevi” spetti o meno il beneficio di cui si discute e ciò in quanto la Corte medesima ha ritenuto non rilevante ai fini della decisione del giudizio rispetto a quanto sollevato dall’ordinanza del Tribunale di Taranto. 

Né la Corte si è espressa sui contratti aventi durata fino al termine delle lezioni, come anche ed infine sui contratti part time. Si deve ritenere, però, che proprio perché la Cassazione non si è pronunciatanon si debba escluderne a priori l’applicazione, tenendo sempre presente le finalità della Carta docente. Pertanto, si deve ritenere che le supplenze brevi possano essere ricomprese nel novero delle casistiche di applicazione del beneficio di cui sopra, in quanto costituiscono, anche se frammentate, un rapporto di lavoro fino al 30 giugno o fino al 31 agosto e siano provate le circostanze in cui la prestazione lavorativa giustifichi per la continuità della stessa, il beneficio introdotto dal legislatore per migliorare l’offerta formativa.

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DOMANDE ENTRO IL 30 GIUGNO
Definizione agevolata liti fiscali pendenti.

Definizione agevolata liti fiscali pendenti. Contenzioso tributario.

Con provvedimento del 1° febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda per accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. La domanda può essere presentata dal 2 febbraio fino al 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio. Entro lo stesso termine deve essere versato l’intero importo per la definizione o, in alternativa, se ammesso il pagamento rateale, la prima rata.
Quindi è tutto pronto per i contribuenti che intendono chiudere le controversie ancora aperte con il Fisco: con provvedimento n. 30294/2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato la modulistica necessaria per accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, prevista dalla legge di Bilancio 2023.
Per una consulenza non esitare a contattarci!
Preleva le istruzioni per la compilazione
La legge di Bilancio 2023 consente ai contribuenti di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore e allo stato della controversia, al netto delle sanzioni e degli interessi.

Studio Legale Diana