Nel panorama giuridico italiano, il concetto di “invenzione” non è definito in senso positivo. Infatti, le fonti principali che regolano la proprietà industriale, il Codice Civile e il D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), non ci dicono cos’è un’invenzione, anzi, l’art. 45 del Codice della Proprietà Industriale ci spiega cosa non può essere considerato invenzione.

In tale categoria “negativa” troviamo, tra le altre:

  1. le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
  2. i piani, i princìpi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore (il software è protetto dal diritto d’autore);
  3. le presentazioni di informazioni.

In ogni caso possiamo definire “invenzione” come un insieme di idee che, attraverso l’intuizione di un inventore, permette di conseguire risultati differenti rispetto a quelli preesistenti, sia in termini oggettivi che in termini qualitativi.

L’invenzione. Requisiti di brevettabilità e divieti.

Ma quali sono i requisiti di brevettabilità?

Per ottenere un brevetto, cioè un titolo giuridico che consente al suo titolare il diritto esclusivo di sfruttare l’invenzione, quest’ultima deve rispettare diversi requisiti di brevettabilità.

  1. La novità

L’art. 46 del Codice della Proprietà Industriale (CPI): «Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica» e lo “stato della tecnica” consiste in tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, con qualsiasi mezzo, prima della data di deposito della domanda di brevetto. Infine, il concetto di novità non comprende solo il progresso della tecnica e delle cognizioni preesistenti, ma anche l’espressione dell’attività creativa dell’inventore, che può anche consistere nell’associazione o nel coordinamento di elementi già noti, purché da ciò si ottenga un risultato industriale nuovo.

  1. L’attività inventiva

L’art. 48 del Codice della Proprietà Industriale mette in correlazione con le conoscenze di un “tecnico medio” del settore cui l’invenzione afferisce.

L’invenzione proposta deve essere frutto di un processo inventivo o creativo, dimostrando di essere un risultato non evidente rispetto allo stato della tecnica e che quindi figure esperte in quel campo di applicazione non potrebbero dedurre sulla base delle loro competenze correnti; per esemplificare, la sostituzione di un materiale o di un componente con uguale funzione in un prodotto già esistente è privo di attività inventiva;

  1. L’industrialità

Uno dei requisiti necessari per la brevettabilità di una invenzione è la c.d. “industrialità”, ovvero la capacità di un’invenzione – richiamata dall’art. 49 del Codice della Proprietà Industriale – di essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

  1. Liceità

Il Codice della Proprietà Intellettuale, all’art. 50, preclude la brevettabilità delle invenzioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume, concetti che la giurisprudenza è concorde nel doverli verificare caso per caso, considerando anche il mutare e l’evolversi dei costumi. La liceità, in ogni caso, deve essere valutata con riferimento all’applicazione dell’invenzione e non all’invenzione stessa, che di per sé non può essere né lecita né illecita.

Quali sono i divieti di brevettabilità?

Da ultimo, si segnalano diversi ambiti nei quali il legislatore è intervenuto per precludere la brevettabilità di talune categorie di invenzioni.

Fra queste troviamo il corpo umano (inteso sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo) o parte di esso, compresa la sequenza (anche parziale) di un gene. Tale divieto è posto a tutela dei diritti fondamentali sulla dignità e l’integrità dell’essere umano e non si applica alle invenzioni che relative ad un elemento isolato corpo umano o diversamente prodotto, mediante un processo tecnico, a condizione che abbia una chiara e concreta applicazione e funzione industriale.

Ecco una sintesi di ciò che non può essere brevettato:

  • le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi/software per elaboratori elettronici;
  • i procedimenti per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (tale divieto non riguarda prodotti, sostanze o composizioni impiegate in tali metodi, come i farmaci e gli strumenti chirurgici);
  • le presentazioni di informazioni (tabelle, formulari o simili);
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse (incrocio e selezione)

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Avv. Alessandro Diana
European Patent Office – Registration number 09014620